Convenzione
Art. 15
15 / 31PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 2 ago 1995
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato.
Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette attività sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo:
a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che
ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o
b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-15