Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE AEREA

In vigore dal 2 ago 1995
NAVIGAZIONE AEREA 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati. contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 3. Ai fini del presente articolo: a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e b) l'espressione "esercizio di aereomobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-8

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