Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 2 ago 1995
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende
il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché
qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita
diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed in conformità con quella internazionale;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante,
nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in
particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini
adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite
indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;
d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede,
l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non in- clude gli ammontari dovuti per un'inadempienza od omissione
relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta una penalità applicata relativamente a dette imposte;
e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle
legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente considerato come una società od una persona
giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente,
un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno precedente", così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961);
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è
situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore nello Stato contraente;
k) il temine "autorità competente" designa per quanto concerne
l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze
(Deptt. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non defi- nite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-3