Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 2 ago 1995
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'India:
1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse
(surcharge);
2 - la sovraimposta (surtax);
(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-2