Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 2 ago 1995
IMPOSTE CONSIDERATE 1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta (surtax); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo