Art. 1
SOGGETTI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-1
SOGGETTI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce a quali soggetti si rivolgono le regole dell'accordo bilaterale tra Italia e India. In particolare, prevede che la Convenzione riguardi esclusivamente le persone che risultano residenti in Italia, in India o in entrambi i Paesi. Chi non possiede la residenza in almeno uno dei due Stati contraenti non rientra nell'ambito applicativo dell'accordo.
La norma individua l'ambito soggettivo di applicazione della Convenzione, finalizzata a evitare le doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito tra Italia e India.
Si applica alle persone fisiche o giuridiche che sono residenti della Repubblica Italiana, della Repubblica Indiana o di entrambi gli Stati.
Un cittadino o una società con residenza fiscale in Italia che produce redditi collegati all'India rientra nel campo di applicazione della Convenzione. Allo stesso modo, una persona residente sia in Italia che in India potrà avvalersi delle disposizioni dell'accordo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.