Convenzione
Art. 9
SCUOLE
In vigore dal 19 gen 1995
1) La Parte Contraente francese istituirà progressivamente e gestirà gratuitamente, una o più scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine.
2) A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non- francesi.
3) Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguatamente alle esigenze degli studenti non- francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-9