Convenzione

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 19 gen 1995
1) Questa Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governi della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l'80% ai costi di costruzione, come specificato all', avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi. 2) Il Governo della Repubblica Francese informerà prontamente tutti i Governi firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione. 3) Prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente può dare seguito alle disposizioni degli per designare i Membri della Società e nominare i delegati al Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-11

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