Convenzione

Art. 12

ADESIONE

In vigore dal 19 gen 1995
Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, può aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-12

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