Convenzione
Art. 13
DURATA
In vigore dal 19 gen 1995
1) Questa Convenzione avrà una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007, e resterà in vigore dopo tale data. Potrà essere revocata con notifica di tre anni, notifica che sarà rivolta al Governo della Repubblica Francese.
La revoca può avere effetto solo al 31 dicembre 2007 oppure alla fine di ogni successivo periodo di tre anni.
2) Le condizioni e gli effetti della revoca o della fine della Convenzione, in particolare per i costi di smantellamento dell'impianto, degli edifici, e per eventuali coperture di perdite, saranno convenute tra le Parti Contraenti prima della revoca o della fine della Convenzione.
A testimonianza di tutto ciò i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell'anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmetterà una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento.
Per il Governo del Regno del Belgio,
(firma)
Per il Governo del Regno di Danimarca,
(firma)
Per il Governo della Confederazione Elvetica,
(firma)
Per il Governo della Repubblica di Finlandia,
(firma)
Per il Governo della Repubblica di Francia,
(firma)
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,
(firma)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (firma)
Per il Governo della Repubblica Italiana,
(firma)
Per il Governo del Regno di Norvegia,
(firma)
Per il Governo del Regno di Spagna,
(firma)
Per il Governo del Regno di Svezia.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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