Allegato 1 Statuto
Art. 5
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
In vigore dal 19 gen 1995
Il Consiglio eleggerà un Presidente e un Vice-Presidente per un periodo non superiore ai due anni. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno pervenire da due diverse delegazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-5