Allegato 1 Statuto

Art. 9

PROCEDURE DI VOTO

In vigore dal 19 gen 1995
1. Ciascuna Parte Contraente avrà diritto ad un solo voto indivisibile espresso dal delegato designato allo scopo dai Membri interessati. 2. "Maggioranza semplice" significa metà del capitale, purchè il numero dei voti contrari non superi la metà del numero delle Parti Contraenti. 3. "Maggioranza qualificata: significa 2/3 del capitale, purchè il numero dei voti contrari non superi la metà delle Parti Contraenti. 4. "Unanimità" significa almeno 2/3 del capitale e nessun voto contrario delle Parti Contraenti, purchè tutte le Parti abbiano avuto modo di votare. 5. In caso di urgenza, oppure su richiesta di una o più delegazioni, il Presidente sottoporrà al Consiglio, per la relativa decisione, una proposta urgente; consultando i delegati individualmente mediante procedura scritta. La proposta risulterà approvata se i delegati avranno espresso il loro consenso per iscritto secondo il tipo di maggioranza richiesta. Tuttavia, se un qualsiasi delegato sollevasse immediate obiezioni, la questione sarà rimessa alla successiva sessione del Consiglio.
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