Allegato 1 Statuto

Art. 14

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In vigore dal 19 gen 1995
1) La Società sarà titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dal personale della Società stessa nello svolgimento dei propri compiti. Se alcuni di tali risultati costituissero invenzioni, la Società potrà riservarsi i diritti di proprietà intellettuale, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio in qualunque paese ove ritenga necessaria tale protezione. 2) Se la Società decidesse di non richiedere tale protezione in uno o più Stati, l'inventore o gli inventori potranno, con il consenso della Società, chiedere tale protezione a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio. In tali casi, qualsiasi brevetto che venga rilasciato, non sarà opponibile contro la Società o i Membri. 3) Il personale della Società che risulti autore di una invenzione potrà ricevere un compenso "ex-gratia", il cui importo verrà stabilito dal Direttore Generale secondo le norme fissate dal Consiglio. 4) Ciascun Membro avrà diritto ad ottenere, su richiesta, dalla Società, una licenza per ricerche o per diversi scopi da ricerche. Tale licenza sarà gratuita se il Membro la utilizzerà per attività di ricerca; mentre se la utilizzerà per motivi diversi, la licenza potrà essere concessa a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Dietro consenso del Membro interessato, la Società rilascerà a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi di quel Membro, una licenza a condizioni giuste e ragionevoli per scopi diversi da ricerche, a meno che il Consiglio decida che il rilascio di tale licenza non possa essere autorizzato. 5) Nel caso di personale distaccato presso la Società da parte di un Membro, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) in ottemperanza ai dispositivi di legge validi per le invenzioni di dipendenti, il Membro distaccante sarà titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'esecutore della ricerca nel corso del suo lavoro presso la Società. Se alcuni di tali risultati di ricerca costituissero invenzioni, il Membro distaccante potrà riservarsi il diritto di avanzare domanda di brevetto in qualsiasi Paese, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio, a protezione di tali invenzioni. Per quanto riguarda tali risultati, la Società e gli altri Membri ne avranno gratuitamente il diritto di uso, purchè per soli scopi di ricerca. Gli altri Membri avranno anche diritto a licenza per scopi non di ricerca, a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Membro che detiene i diritti, non potrà negare di concedere una licenza per scopi diversi da ricerca, a condizioni giuste e ragionevoli, a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi dei Membri, su richiesta di un altro Membro. b) La Società riceverà una quota degli utili netti derivanti dalle licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi non di ricerca. Tale quota sarà stabilita tenendo conto dei rispettivi contributi alle invenzioni da parte della Società e da parte della persona distaccata. c) Nel richiedere l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e nel rilasciare le licenze, la Società ed i Membri si consulteranno tra loro in casi di dubbio, e si asterranno da intraprendere azioni che possano recare pregiudizio alla Società o ai Membri. 6. Le condizioni che regolano le richieste di acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e la possibile cessione di diritti sull'uso di informazioni ed invenzioni create da altri elementi di personale distaccato, durante il periodo del distacco, saranno fissate da contratti scritti con tale personale o con gli enti distaccanti. Questi contratti saranno in conformità ai principi stabiliti dal precedente par. 5. Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da un ricercatore ospite con uno o più ricercatori di diversi organismi, o con la partecipazione del personale definito ai precedente paragrafi 1 e 5, le disposizioni da applicare alla proprietà e all'uso di tali risultati, saranno stabilite volta per volta dal Consiglio. 7. I principi di cui al precedente paragrafo 5 si applicheranno ai contratti conclusi dalla Società con terzi, relativamente all'attuazione di studi o di attività di ricerche e sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-14

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