Allegato 1 Statuto

Art. 15

COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO

In vigore dal 19 gen 1995
1. Il Consiglio nominerà un Comitato Consultivo Scientifico. I membri di ciascuna Parte Contraente che detengono insieme almeno il 10% del capitale come definito nell' più avanti, possono nominare due scienziati in seno al Comitato. I membri di ciascuna Parte Contraente che insieme detengono meno del 10% del capitale come definito nell' più avanti, possono nominare uno scienziato in seno al Comitato. Il Consiglio nominerà altri 10 scienziati in seno al Comitato, in modo tale da coprire in maniera esauriente tutti i temi scientifici della Società. Sia i delegati al Consiglio che altre persone da esso designate, possono presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo Scientifico, in veste di osservatori. 2. Dopo aver sentito il parere del Comitato Consultivo Scientifico, il Consiglio deciderà la nomina del Presidente e Vice-Presidente del Comitato, secondo la procedura prevista all'. 3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o per sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Scientifico esprimerà le sue opinioni sulle attività scientifiche di sua competenza.
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