Allegato 1 Statuto
Art. 20
AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI
In vigore dal 19 gen 1995
1. L'ammissione di nuovi Membri nella Società sarà subordinata all'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione è considerata implicita nel caso di ammissione di un nuovo Membro di una medesima Parte Contraente.
2. L'ammissione di un nuovo Membro è subordinata all'adesione alla Convenzione da parte del relativo Governo o gruppi di Governi. Un nuovo Membro acquisterà le quote degli attuali Membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-20