Allegato 1 Statuto

Art. 24

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

In vigore dal 19 gen 1995
1. I Membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti ed edifici della Società ed a finanziare i relativi costi in modo proporzionale alle loro quote di capitale al momento dello scioglimento. 2. Durante lo scioglimento, i Membri si impegnano anche a sostenere la Società ed a far fronte alle spese necessarie per mantenere l'impianto ancorchè inutilizzato, sempre in modo proporzionale alle loro quote di capitale. 3. Il Consiglio deciderà la procedura da seguire.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-24

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