Allegato 1 Statuto

Art. 22

RITIRO

In vigore dal 19 gen 1995
Se una Parte Contraente si ritira secondo l' della Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla Società e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Società.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-22

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