Allegato 1 Statuto
Art. 22
RITIRO
In vigore dal 19 gen 1995
Se una Parte Contraente si ritira secondo l' della
Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla
Società e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri
restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-22