Allegato 1 Statuto
Art. 19
TRASFERIMENTO DI QUOTE E AUMENTO DI CAPITALE
In vigore dal 19 gen 1995
1. Il numero di quote del Membro o dei Membri di una Parte Contraente corrisponde al suo contributo finanziario al costo di gestione.
Ciascun membro dovrà detenere almeno il 4% delle quote.
2. Nel caso di modifica dei contributi finanziari, il Membro o i Membri interessati si impegnano ad eseguire il corrispondente trasferimento di quote.
3. Il trasferimento di quote tra i Membri di Parti Contraenti diverse e qualsiasi aumento di capitale, richiederanno l'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione è considerata implicita nel caso di trasferimento di tutte o alcune delle quote tra i Membri della medesima Parte Contraente o in caso di trasferimento delle quote da un Membro a un ente a partecipazione statale della medesima Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-19