Allegato 1 Statuto
Art. 12
PERSONALE
In vigore dal 19 gen 1995
1. Il personale impiegato della Società avrà stipendi corrispondenti a quelli del Commissariato Francese dell'Energia Atomica, con adeguati compensi di espatrio o con altre indennità simili a quelle dell'Istituto Max von Laue - Paul Langevin.
Durante il periodo di costruzione, il Consiglio può approvare ulteriori indennità in casi individuali ed eccezionali. Le organizzazioni che avranno firmato questo Statuto potranno anche distaccare presso la Società personale proprio.
2. Gli scienziati che svolgono il programma sperimentale non possono essere assunti da, o distaccati presso, la Società per un periodo superiore ai cinque anni, salvo contrarie decisioni del Consiglio.
3. Potrà essere assunto eccezionalmente altro personale altamente qualificato soltanto per periodi limitati.
4. Il trattamento del personale distaccato sarà regolato da un contratto tra la Società e le organizzazioni distaccanti. Questo contratto, in particolare, stabilirà che il personale distaccato presso la Società sarà soggetto alle norme della stessa per quanto riguarda la disciplina, l'incolumità e la sicurezza.
5. Inoltre, la Società può ricevere, come ospiti, ricercatori, che possono o meno essere proposti dai Membri; tali ricercatori saranno anch'essi soggetti alle norme della Società per quanto riguarda la disciplina, l'incolumità e la sicurezza, l'accoglimento di ciascuno di questi questi ricercatori sarà oggetto di un accordo scritto con la Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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