Allegato 1 Statuto
Art. 13
CONTRATTI
In vigore dal 19 gen 1995
1. Il Consiglio nominerà un Comitato Acquisti composto da esperti nominati dalle Parti Contraenti fino ad un massimo di due ciascuna.
2. La procedura di assegnazione dei contratti per un valore di più di 300,000 Franchi francesi, o per un altro limite stabilito dal Consiglio, sarà la seguente:
a) le decisioni sull'assegnazione dei contratti saranno prese solo dopo la valutazione delle offerte in gare che, di norma, includeranno almeno tre fornitori operanti nel territorio delle Parti Contraenti.
I membri del Comitato Acquisti saranno informati degli inviti imminenti e potranno proporre fornitori che dovrebbero essere invitati a partecipare alla gara;
b) i contratti saranno assegnati al fornitore che fa l'offerta più favorevole, purchè rispondente anche alle specifiche tecniche e di consegna.
3. Non potrà essere approvato alcun contratto del valore di più di tre milioni di franchi francesi, o di altro limite deciso dal Consiglio, senza l'approvazione del Comitato Acquisti. Non potrà essere assegnato alcun contratto del valore di più di 30 milioni di franchi francesi, o di altro limite stabilito dal Consiglio, senza l'approvazione del Consiglio stesso.
4. In casi eccezionali, il Consiglio può autorizzare deroga dalle suddette procedure. Il Direttore Generale farà periodicamente una relazione al Comitato Acquisti ed al Consiglio in merito alla distribuzione dei contratti. Nel caso di un forte squilibrio fra il valore dei contratti assegnati ai vari Paesi delle Parti Contraenti e l'entità dei rispettivi contributi, il Consiglio, su richiesta di una qualsiasi Parte Contraente, prenderà le opportune misure che saranno adottate dal Comitato Acquisti e dal Direttore Generale, tenendo conto del criterio del "juste retour".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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