Allegato 1 Statuto
Art. 7
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
In vigore dal 19 gen 1995
1. Il Consiglio si riunirà almeno due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-as-7