Art. 7 · RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Allegato 1 Statuto

Art. 7

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RIUNIONI DEL CONSIGLIO

In vigore dal 19 gen 1995
1. Il Consiglio si riunirà almeno due volte all'anno. 2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.
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