Art. 5 · PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allegato 1 Statuto

Art. 5

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PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

In vigore dal 19 gen 1995
Il Consiglio eleggerà un Presidente e un Vice-Presidente per un periodo non superiore ai due anni. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno pervenire da due diverse delegazioni.
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