Convenzione
Art. 6
CONTRIBUTI
In vigore dal 19 gen 1995
1) La Parte Contraente francese metterà a disposizione della Società, gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.
2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni:
34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di
localizzazione pari al 10%) 24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania
14,5% per i Membri dell'Italia
12,5% per i Membri del Regno Unito
4% per i Membri della Spagna
4% per i Membri dei Paesi Nordici
4% per i Membri della Svizzera
3% per i Membri del Belgio
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell', andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da ciò escludono il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.
3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni:
28,5% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di
localizzazione pari al 2%)
26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania
15 % per i Membri dell'Italia
14 % per i Membri del Regno Unito
4% per i Membri della Spagna
4% per i Membri dei Paesi Nordici
4% per i Membri della Svizzera
4% per i Membri del Belgio
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell', andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi
fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si
ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte
Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4%.
4) Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del laboratorio ad opera della comunità scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio può prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-6