Convenzione

Art. 5

MEZZI FINANZIARI

In vigore dal 19 gen 1995
1) Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali è responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Società. 2) I costi di costruzione, come al paragrafo 3 più avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell'allegato 2. Il periodo di costruzione sarà diviso in due fasi: durante la fase I la Società costruirà e renderà operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Società gestirà la sorgente e renderà progressivamente operativi i restanti canali sperimentali. La fase I non dovrà durare più di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminerà o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell'allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragrafo 4 (a) più sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durerà un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I. 3) I costi di costruzione includeranno: a) tutte le spese della fase I b) quella parte delle spese della fase II attribuita al completamento della operatività della sorgente e della costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa. 4) I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1 gennaio 1987): a) fase I: 2.200 milioni di Franchi Francesi b) fase II: 400 milioni di Franchi Francesi 5) L'allegato 3 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale delle spese. 6) Il Consiglio riesaminerà almeno una volta all'anno i costi di costruzione di consuntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 più sopra e le specifiche-nominali contenute nell'allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinerà le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti. 7) In circostanze eccezionali, il Consiglio, all'unanimità, può approvare una modifica dei costi di costruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15#art-c-5

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