CONVENZIONE

Art. 9

Permesso di soggiorno

In vigore dal 19 gen 1995
Permesso di soggiorno 1. Ciascuna Parte Contraente rilascerà, qualora la legislazione nazionale lo richieda, un permesso di soggiorno ai lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad occupare un posto di lavoro retribuito sul suo territorio conformemente alle condizioni previste nella presente Convenzione. 2. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato, e, se del caso, rinnovato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, per una durata uguale, di regola, a quella del permesso di lavoro. Quando la durata del permesso di lavoro è indeterminata, il permesso sarà rilasciato e, se del caso, rinnovato di regola per un periodo di almeno un anno. Sarà rilasciato e rinnovato gratuitamente o dietro pagamento delle sole spese amministrative. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore migrante autorizzati a raggiungerlo conformemente all' della presente Convenzione. 4. Qualora il lavoratore migrante non occupi più il posto di lavoro, o perché colpito da inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o incidente, o perché disoccupato involontario debitamente accertato dalle autorità competenti, sarà autorizzato ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell' della presente Convenzione, a rimanere sul territorio dello Stato d'accoglimento per un periodo non inferiore a cinque mesi. Tuttavia, nessuna Parte Contraente avrà l'obbligo nei casi di cui al precedente comma, di permettere al lavoratore migrante di rimanere per un periodo superiore alla durata del versamento delle indennità di disoccupazione. 5. Il permesso di soggiorno, rilasciato in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo potrà essere ritirato: a. per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di buon costume; b. se il titolare si rifiuta, dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze di tale rifiuto, di conformarsi alle prescrizioni emanate dall'autorità sanitaria nei suoi confronti a fine della tutela della salute pubblica; c. se non è soddisfatta una condizione essenziale per il suo rilascio o la sua validità. Ciascuna Parte Contraente si impegna tuttavia ad assicurare ai lavoratori migranti, cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno, un effettivo diritto di ricorso, in conformità alla procedura prevista dalla propria legislazione, presso un'autorità giudiziaria o amministrativa.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-9

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