CONVENZIONE

Art. 8

Permesso di lavoro

In vigore dal 19 gen 1995
Permesso di lavoro 1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel proprio territorio un lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro retribuito, gli rilascia o gli rinnova (salvo in caso di dispensa) un permesso di lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione. 2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta non può, di regola, legare il lavoratore ad uno stesso datore di lavoro o ad una stessa località per un periodo superiore ad un anno. 3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore migrante, tale permesso dovrebbe avere generalmente la durata di almeno un anno, fintantochè la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro lo permettano.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-8

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