CONVENZIONE

Art. 5

Formalità e procedure riguardanti il contratto di lavoro

In vigore dal 19 gen 1995
Formalità e procedure riguardanti il contratto di lavoro Ogni lavoratore migrante che ha ottenuto un lavoro dovrà essere munito, prima della sua partenza per lo Stato d'accoglimento, di un contratto di lavoro o di una offerta di lavoro precisa che potranno essere redatte in una o più lingue in uso nello Stato d'origine e in una o più lingue in uso nello Stato d'accoglimento. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale e una agenzia di collocamento ufficialmente riconosciuta, sarà obbligatorio l'uso di almeno una lingua dello Stato di origine ed una lingua dello Stato d'accoglimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo