CONVENZIONE

Art. 2

Forme di reclutamento

In vigore dal 19 gen 1995
Forme di reclutamento 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti avviene o per richiesta nominativa o per richiesta non nominativa e in quest'ultimo caso deve essere fatta tramite l'organo ufficiale dello Stato d'origine, se detto organo esiste, e, se del caso, tramite l'organo ufficiale dello Stato d'accoglimento. 2. Le spese amministrative relative al reclutamento, all'ingresso ed al collocamento, qualora avvengano tramite un organo ufficiale, non dovranno essere a carico del lavoratore migrante.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-2

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