CONVENZIONE

Art. 7

Viaggio

In vigore dal 19 gen 1995
Viaggio 1. Ciascuna Parte Contraente s'impegna, in caso di reclutamento collettivo ufficiale, affinché in nessun caso le spese di viaggio verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. Le modalità relative a dette spese saranno determinate nel quadro di accordi bilaterali che potranno prevedere anche l'estensione delle predette misure alle famiglie ed ai lavoratori reclutati individualmente. 2. Nel caso di lavoratori migranti e delle loro famiglie che si trovino in transito sul territorio di una Parte Contraente per raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del loro ritorno nello Stato d'origine, l'autorità competente dello Stato di transito dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per accelerare il passaggio ed evitare ritardi e difficoltà amministrative. 3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte e tasse sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento al rientro definito nello Stato d'origine nonché durante i transiti: a. per effetti personali e mobilio appartenenti ai lavoratori migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare; b. in misura ragionevole, per gli attrezzi manuali e l'attrezzatura portatile necessari ai lavoratori migranti per svolgere il loro mestiere. Le esenzioni suindicate sono concesse conformemente alle/inferiori modalità previste dalle disposizioni legislative o dai regolamenti in vigore in detti Stati.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-7

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