CONVENZIONE

Art. 6

Informazioni

In vigore dal 19 gen 1995
Informazioni 1. Le Parti Contraenti si scambieranno e forniranno ai candidati emigranti informazioni adeguate circa il loro soggiorno, le condizioni e le possibilità di riunificazione delle famiglie, la natura del lavoro, la possibilità di concludere un nuovo contratto di lavoro allo scadere del primo, la qualifica richiesta, le condizioni di lavoro e di vita (ivi compreso il costo della vita), la retribuzione, la sicurezza sociale, l'alloggio, il vitto, il trasferimento dei risparmi, il viaggio, nonché le ritenute sul salario per la tutela e la sicurezza sociale, le imposte, le tasse e gli altri oneri. Possono essere fornite anche informazioni sulle condizioni culturali e religiose nello Stato d'accoglimento. 2. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale dello Stato d'accoglimento queste informazioni saranno fornite al candidato all'emigrazione, prima della sua partenza, in una lingua che egli può capire, onde permettergli di prendere una decisione con piena cognizione di causa. Se del caso, la traduzione di queste informazioni in una lingua che il candidato all'emigrazione può capire, viene generalmente assicurata dallo Stato d'origine. 3. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a prendere misure appropriate al fine di prevenire la propaganda ingannevole relativa all'emigrazione ed all'immigrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13#art-c-6

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