Prot. n.8 Allegato›Capo III
Art. 13
In vigore dal 17 dic 1994
1. Se in uno Stato aderente alla data del 1 gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20% del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli :
a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni,
b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni.
Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.
Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati.
2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformità con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi,
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