Protocollo n. 9›Parte II
Art. 5
In vigore dal 17 dic 1994
La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-5-3