Protocollo n. 9›Parte II
Art. 3
In vigore dal 17 dic 1994
La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-3-6