Prot. n.8 Allegato›Capo II
Art. 9
In vigore dal 17 dic 1994
1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:
a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza,
b) che non era candidato alte elezioni del Parlamento europeo del 1994 in nessun altro Stato membro e
c) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di un altro Stato membro nelle cui liste elettorali sia stato iscritto da ultimo,
2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti del proprio Stato membro d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.
3. Inoltre lo Stato aderente di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.
Storico versioni
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