Accordo

Art. 66

In vigore dal 8 dic 1994
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l', e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la libertà di decisione degli imprenditori.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-66

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Art. 66 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo