Accordo

Art. 61

In vigore dal 8 dic 1994
1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati membri e la Repubblica slovacca, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e la Repubblica slovacca, a decorrere dalla fine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Repubblica slovacca e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti. 3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Repubblica slovacca al fine di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.
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