Accordo
Art. 57
In vigore dal 8 dic 1994
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Repubblica slovacca, le disposizioni dell' sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente Accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente Accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;
b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa;
c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
5. Durante il periodo transitorio, la Repubblica slovacca adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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