Accordo
Art. 63
In vigore dal 8 dic 1994
In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell', fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Repubblica slovacca può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Repubblica slovacca nell'ambito del FMI.
La Repubblica slovacca applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente Accordo. La Repubblica slovacca informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-63