Accordo
Art. 67
In vigore dal 8 dic 1994
1. La Repubblica slovacca continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.
2. Entro il medesimo termine, la Repubblica slovacca presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973. La Repubblica slovacca accede altresì alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.
Storico versioni
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