Accordo
Art. 65
In vigore dal 8 dic 1994
1. Qualora uno o più Stati membri delle Comunità o la Repubblica slovacca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Repubblica slovacca, secondo il caso, possono in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non è più giustificato. La Comunità o la Repubblica slovacca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Storico versioni
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