Accordo
Art. 56
In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO III
PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA SLOVACCA
1. Le Parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica slovacca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell', paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica slovacca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.
3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-56