Accordo

Art. 51

In vigore dal 8 dic 1994
Nel corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all', per i settori di cui agli allegati XVI a) e XVI b), la Repubblica slovacca può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini della Comunità qualora determinati settori: - siano in corso di ristrutturazione, - siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella Repubblica slovacca, - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della Repubblica slovacca in un determinato settore o ramo d'attività nella Repubblica slovacca, - o siano nuove industrie nella Repubblica slovacca. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo transitorio di cui all'; ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Repubblica slovacca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle società o ai cittadini della Repubblica slovacca le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella Repubblica slovacca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura. In caso di necessità il Consiglio di associazione può eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica slovacca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica slovacca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica slovacca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte. Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo di transizione di cui all', la Repubblica slovacca può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-51

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Art. 51 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo