Accordo

Art. 53

In vigore dal 8 dic 1994
1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Repubblica slovacca e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Repubblica slovacca e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Repubblica slovacca, purchè esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego. 2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", è il seguente: a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti: - direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; - facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale; b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune: - competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche; - preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione. Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute. Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.
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