Accordo

Art. 48

In vigore dal 8 dic 1994
Le disposizioni dell' non precludono l'applicazione ad op- era di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), per motivi prudenziali.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-48

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