Accordo
Art. 45
In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO II
STABILIMENTO
1. Nel corso del periodo di transizione di cui all', la Repubblica slovacca agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari.
A tal fine, essa:
i) accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica slovacca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVI a e XVI b, per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all';
ii) a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini della Repubblica slovacca;
iii) in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica slovacca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società a ai cittadini slovacchi.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini della Repubblica slovacca e con- cede alle attività delle società e dei cittadini slovacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini.
4. Ai fini del presente Accordo,
a) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e
svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che
controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non
comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, di un'altra Parte.
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle
persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;
c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i), ed iii) il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XV a) e XVI b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.
Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) ed iii), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Repubblica slovacca e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVI a) ed XVI b).
6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari e della Repubblica slovacca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVI c).
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo le società comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica slovacca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.
La Repubblica slovacca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite sul suo territorio, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
La Repubblica slovacca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'.
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