Accordo
Art. 54
In vigore dal 8 dic 1994
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-54