Art. 54
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Art. 54

54 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
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