Art. 66
Accordo

Art. 66

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In vigore dal 8 dic 1994
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l', e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la libertà di decisione degli imprenditori.
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