Art. 12
LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97
In vigore dal 13 mag 1995
(Servizi. Usi civici).
1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.
3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione.
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