Art. 19

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

In vigore dal 24 feb 1994
(Incentivi per l'insediamento in zone montane). 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonchè di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97 (Art. 19 Nuove disposizioni per le zone montane.) — Testo vigente | Portale Normativo